Art. 8

Art. 8

In vigore dal 26 lug 2010
1.   Gli Stati membri pongono limitazioni allorché sottoscrivono nuovi impegni di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con l'Iran, tra cui la concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione a loro cittadini o entità partecipanti a tali scambi, al fine di ridurre gli importi insoluti, in particolare per evitare qualsiasi sostegno finanziario che contribuisca ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Inoltre, gli Stati membri non sottoscrivono nuovi impegni a medio e lungo termine di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con l'Iran. 2.   Il paragrafo 1 non pregiudica gli impegni stabiliti prima dell'entrata in vigore della presente decisione. 3.   Il paragrafo 1 non riguarda gli scambi a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.
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