Art. 5

Art. 5

In vigore dal 26 lug 2010
Sono vietati investimenti nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri da parte dell'Iran, di suoi cittadini o di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti l'estrazione dell'uranio o la produzione o l'uso di materiali e tecnologie nucleari, in particolare le attività di arricchimento e ritrattamento dell'uranio, tutte le attività connesse con l'acqua pesante o le tecnologie relative a missili balistici che possano essere utilizzati come vettori di armi nucleari. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo.
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