Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 lug 2010
1.   Le misure imposte dall', paragrafo 1, lettere a), b) e c) e paragrafo 3 non si applicano, ove opportuno, se il comitato determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell'assistenza non potrebbero manifestamente contribuire allo sviluppo delle tecnologie iraniane a sostegno delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e dello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche quando tali prodotti o assistenza siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, a condizione che: a) i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali, nonché b) l'Iran si sia impegnato a non utilizzare i prodotti in questione in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. 2.   Le misure imposte dall', paragrafo 1, lettera e) e paragrafo 3 non si applicano se l'autorità competente dello Stato membro in questione determina in anticipo e caso per caso che la fornitura, la vendita o il trasferimento di siffatti prodotti o la prestazione dell'assistenza non potrebbero manifestamente contribuire allo sviluppo delle tecnologie iraniane a sostegno delle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e dello sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, anche quando tali prodotti o assistenza siano destinati a scopi medici o altri scopi umanitari, a condizione che: a) i contratti di fornitura di tali prodotti o assistenza prevedano adeguate garanzie in merito ai destinatari finali, nonché b) l'Iran si sia impegnato a non utilizzare i prodotti in questione in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle deroghe respinte.
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