Art. 23
In vigore dal 26 lug 2010
1. Il Consiglio esegue le modifiche dell'allegato I sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige l'elenco contenuto nell'allegato II e adotta le relative modifiche.
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