Art. 22
In vigore dal 26 lug 2010
Non è concesso alcun diritto, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi dell'UNSCR 1737(2006), dell'UNSCR 1747(2007), dell'UNSCR 1803(2008) o dell'UNSCR 1929 (2010), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro in conformità con o richieste dall'attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza o misure contemplate nella presente decisione o per qualsiasi altro nesso con detta attuazione nei confronti delle persone o entità indicate elencate nell'allegato I o nell'allegato II, o di qualsiasi altra persona o entità in Iran, governo iracheno compreso, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tale persona o entità.
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