Art. 2
In vigore dal 26 lug 2010
1. La fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti all'Iran, per un uso in Iran o a beneficio di tale paese da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante le navi o aeromobili sotto la loro giurisdizione, dei prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, non contemplati dall', che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso sono soggetti all'autorizzazione caso per caso delle autorità competenti dello Stato membro di esportazione. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dalla presente disposizione.
2. La fornitura di:
a)
assistenza o formazione tecnica, servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran, o per l'uso in Iran;
b)
finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai prodotti e tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti ovvero la fornitura di formazione tecnica, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran.
è soggetta anch'essa ad un’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di esportazione.
3. Le autorità competenti degli Stati membri non autorizzano la fornitura, la vendita o il trasferimento di prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie di cui al paragrafo 1, se risulta loro che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione o la fornitura del servizio in questione contribuirebbero alle attività di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:413:oj#art-2