Art. 14

Art. 14

In vigore dal 26 lug 2010
Gli Stati impongono ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare una vigilanza quando entrano in relazione d'affari con entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione, incluse quelle dell'IRGC e della IRISL, e persone e entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti al fine di assicurare che tali relazioni non contribuiscano ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o a violazioni dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) o dell'UNSCR 1929 (2010).
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