Art. 12
In vigore dal 26 lug 2010
1. È vietata la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al governo dell'Iran o a entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o a persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti.
2. Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assicurazioni sanitarie e di viaggio alle persone.
3. È vietato partecipare, consapevolmente o intenzionalmente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui al paragrafo 1.
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