Art. 10

Art. 10

In vigore dal 26 lug 2010
1.   Al fine di impedire la prestazione di servizi finanziari o il trasferimento da, verso e attraverso il territorio degli Stati membri, o a favore o da parte di cittadini degli Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno (incluse le succursali all'estero) o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, gli Stati membri esercitano una vigilanza rafforzata su tutte le attività svolte da istituzioni finanziarie nella loro giurisdizione con: a) banche domiciliate in Iran, in particolare la Banca centrale dell'Iran; b) succursali e filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran; c) succursali e filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate in Iran; d) enti finanziari non domiciliati in Iran ma controllati da persone o entità domiciliate in Iran. 2.   Ai fini del paragrafo 1, nelle attività con le banche e le istituzioni finanziarie di cui al paragrafo 1, le istituzioni finanziarie sono tenute a: a) esercitare una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo; b) imporre che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione; e a rifiutare l'operazione se queste informazioni non sono fornite; c) conservare tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, metterle a disposizione delle autorità nazionali; d) qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi siano connessi al finanziamento di attività di proliferazione, riferirne prontamente all'unità di informazione finanziaria (UIF) o a un'altra autorità designata dallo Stato membro interessato. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese analisi delle registrazioni di operazioni sospette. 3.   I trasferimenti di fondi da e verso l'Iran sono trattati come segue: a) i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR; b) altri trasferimenti di importo inferiore a 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR; c) altri trasferimenti di importo superiore a 40 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione è considerata come concessa entro quattro settimane, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia sollevato obiezioni entro tale termine. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni respinte. 4.   Alle succursali e filiali delle banche domiciliate in Iran rientranti nella giurisdizione degli Stati membri è altresì richiesto di notificare, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti entro i cinque giorni lavorativi successivi all'esecuzione o alla ricezione di tali trasferimenti. Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni, le autorità competenti notificate, se opportuno, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti di altri Stati membri, in cui sono stabilite le controparti delle operazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:413:oj#art-10