Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 lug 2010
1.   Gli aiuti di Stato a favore della promozione e della pubblicità del vino e dei prodotti vitivinicoli di origine portoghese nel territorio degli altri Stati membri e di paesi terzi attuati illegalmente dal Portogallo in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE mediante un prelievo parafiscale stabilito con decreto legge n. 137/95 del 14 giugno, sono, ferma restando l’applicazione dell’, aiuti di Stato compatibili con il mercato interno in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE per quanto riguarda il periodo compreso tra l’entrata in vigore del prelievo e il 31 dicembre 2006, a condizione che il Portogallo rispetti le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Il Portogallo deve rimborsare ai contribuenti del tributo la parte che è stata applicata sui prodotti provenienti dagli altri Stati membri tra la data di inizio dell’applicazione del tributo e il 31 dicembre 2006 nel pieno rispetto delle seguenti condizioni: — se possono fornire la prova che il prelievo per la promozione è stato riscosso su prodotti importati, i contribuenti del tributo possono richiedere il rimborso di una parte proporzionale del gettito del prelievo destinato a finanziare i servizi di promozione di cui beneficiano esclusivamente i prodotti nazionali entro un termine stabilito in conformità del diritto nazionale e in nessun caso inferiore a sei mesi dalla data di notifica della presente decisione, — il Portogallo stabilirà la misura dell’eventuale discriminazione gravante sui prodotti importati. A tale scopo, il Portogallo deve verificare, con riferimento a un determinato periodo di tempo, l’equivalenza pecuniaria tra gli importi del prelievo globalmente riscossi sui prodotti nazionali e i vantaggi di cui tali prodotti fruiscono in via esclusiva, — il rimborso deve aver luogo al massimo entro sei mesi dalla presentazione della domanda, — le somme rimborsate devono essere attualizzate tenendo conto degli interessi a partire dalla data in cui sono state riscosse fino al momento del rimborso effettivo. Tali interessi saranno calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione previsto con il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (33), — le autorità portoghesi ammetteranno qualsiasi prova ragionevole presentata dai contribuenti a dimostrazione della parte di tributo pagato su prodotti provenienti da altri Stati membri, — il diritto al rimborso non può essere subordinato ad altre condizioni, in particolare alla mancata ripercussione della tassa, — nel caso in cui un contribuente non abbia ancora pagato il tributo, le autorità portoghesi rinunciano formalmente alla relativa riscossione, compresi gli eventuali interessi di mora, — qualora la Commissione lo richieda, il Portogallo si impegna a presentare una relazione completa che dimostri la corretta esecuzione della misura di rimborso, — se in un altro Stato membro è stato imposto un tributo sugli stessi prodotti assoggettati al prelievo per la promozione del vino in Portogallo, le autorità portoghesi si impegnano a rimborsare ai contribuenti la parte del tributo riscosso sui prodotti provenienti dallo Stato membro in questione, — il Portogallo si impegna a far conoscere la presente decisione a tutti i potenziali contribuenti del tributo.
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