Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 lug 2010
Il finanziamento dell’organismo pubblico di radiodiffusione Corporación de Radio y Televisión Española (RVTE), modificato dalla Spagna mediante la legge 8/2009 relativa al finanziamento di RTVE, è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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