Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 lug 2010
1.   Gli Stati membri, utilizzando idonei piani di campionamento, si assicurano che i campioni ufficiali siano prelevati da almeno il 20 % delle partite presentate per l’importazione ai posti d’ispezione frontalieri sul loro territorio. 2.   I campioni prelevati a norma del paragrafo 1 sono sottoposti ad analisi per rilevare i residui di sostanze farmacologicamente attive di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare di cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina, clorotetraciclina e di metaboliti di nitrofurani.
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