Art. 21 · Comitato per il controllo degli orientamenti e lo scambio di informazioni

Art. 21

Comitato per il controllo degli orientamenti e lo scambio di informazioni

In vigore dal 7 lug 2010
Comitato per il controllo degli orientamenti e lo scambio di informazioni 1.   La Commissione è assistita dal comitato per il controllo degli orientamenti e lo scambio di informazioni, in seguito denominato «il comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2.   Il comitato procede allo scambio di informazioni sui piani e sui programmi comunicati dagli Stati membri e su qualsiasi problema inerente allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.
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