Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 giu 2010
I programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici che gli Stati membri sono tenuti ad attuare a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, devono rispettare gli orientamenti contenuti negli allegati I e II della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:367:oj#art-3