Art. 3
In vigore dal 25 giu 2010
I programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici che gli Stati membri sono tenuti ad attuare a norma dell’, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE, devono rispettare gli orientamenti contenuti negli allegati I e II della presente decisione.
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