Art. 2
Sospensione del riconoscimento reciproco
In vigore dal 24 giu 2010
Una decisione di sospensione del riconoscimento reciproco dell’accertamento regolamentare dell’idoneità e della nazionalità delle compagnie aeree e destinata a informare gli Stati Uniti, a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 2, dell’accordo modificato dal protocollo, è adottata, a nome dell’Unione e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all’unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato.
Storico versioni
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