Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 giu 2010
1.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di ratifica presso il governo della Repubblica federale di Germania, in quanto depositario dello Statuto a norma dell’articolo XIX e dell’articolo XX, paragrafo A, dello Statuto, per esprimere il consenso dell’Unione all’adesione. 2.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a depositare, a nome dell’Unione, la dichiarazione di competenza contenuta nell’allegato, a norma dell’articolo VI, paragrafo C, dello Statuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:385:oj#art-2