Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 giu 2010
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo e ad effettuare la seguente notifica: «In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti, ove opportuno, all’Unione europea.»
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