Art. 2
Usi autorizzati quali agenti di fabbricazione e soglia per le emissioni e le quantità
In vigore dal 18 giu 2010
Usi autorizzati quali agenti di fabbricazione e soglia per le emissioni e le quantità
1. L'allegato alla presente decisione stabilisce un elenco di imprese che sono autorizzate all'uso di sostanze controllate quali agenti di fabbricazione a partire dal 1o gennaio 2010.
2. Ogni impresa utilizza esclusivamente la sostanza e il processo definiti nell'allegato.
3. Le quantità stabilite nell'allegato che possono essere utilizzate su base annua come reintegro e che possono essere emesse annualmente da ogni impresa non possono essere superate. Le quote assegnate cessano di essere valide al termine dell'anno in cui l'impianto al quale sono state concesse è definitivamente smantellato.
Storico versioni
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