Art. 2 · Deroghe per i movimenti degli equidi provenienti dalle regioni elencate nell’allegato destinati ad altri Stati membri

Art. 2

Deroghe per i movimenti degli equidi provenienti dalle regioni elencate nell’allegato destinati ad altri Stati membri

In vigore dal 18 giu 2010
Deroghe per i movimenti degli equidi provenienti dalle regioni elencate nell’allegato destinati ad altri Stati membri 1.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera a), la Romania può autorizzare la spedizione di partite di equidi verso altri Stati membri, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni: a) l’intera partita di equidi è stata: i) isolata sotto il controllo ufficiale di un’azienda riconosciuta dall’autorità competente come indenne da anemia infettiva equina (AIE) («azienda riconosciuta»); e ii) tenuta a una distanza minima di 200 metri da altri equidi di stato sanitario inferiore per un periodo di almeno 90 giorni prima della data di spedizione; b) tutti gli equidi che costituiscono la partita sono stati sottoposti a una prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID) per individuare l’AIE, effettuata con risultato negativo su campioni di sangue prelevati in due occasioni a distanza di 90 giorni; il secondo campione è stato prelevato nei 10 giorni precedenti la spedizione della partita dall’azienda riconosciuta; la prova AGID è conforme ai criteri stabiliti nel capitolo pertinente del manuale sui test diagnostici e i vaccini per gli animali terrestri 2009 dell’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) («il manuale»); c) il trasportatore deve documentare gli accordi presi per garantire che gli equidi che costituiscono la partita siano spediti direttamente dall’azienda riconosciuta al luogo di destinazione senza passare attraverso un mercato o un centro di raccolta; d) se la partita comprende equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione, tutti gli altri equidi presenti nell’azienda riconosciuta nel periodo di isolamento di cui alla lettera a), punto i), sono stati sottoposti a una prova AGID effettuata con risultato negativo su campioni di sangue prelevati prima del loro trasporto dall’azienda durante il periodo di isolamento o nei 10 giorni che precedono la spedizione della partita dall’azienda riconosciuta; e) tutti gli equidi che costituiscono la partita sono marchiati con un identificatore elettronico impiantato (transponder) e sono muniti del documento di identificazione unico per equidi, o passaporto, di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 504/2008, che indica: i) il numero che appare leggendo il transponder elettronico impiantato, nella sezione I, parte A, punto 5, di detto documento; ii) la prova AGID di cui alle lettere b) e d) del presente paragrafo e i relativi risultati, nella sezione VII di detto documento; f) i controlli del giornale di viaggio effettuati in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2005 sono soddisfacenti e non richiedono la comunicazione di dati a un posto di controllo situato in uno Stato membro di transito, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento; g) gli equidi che costituiscono la partita sono accompagnati da un certificato zoosanitario debitamente compilato, conforme al modello figurante nell’allegato C della direttiva 90/426/CEE, che indica il luogo di destinazione e contiene la seguente dicitura supplementare: «Equidi spediti in conformità alla decisione 2010/346/UE della Commissione (*1) (*1)   GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48.» " 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), la prima prova AGID effettuata su campioni prelevati almeno 90 giorni prima della spedizione non è obbligatoria nei seguenti casi: a) lo Stato membro di destinazione ha accordato tale deroga in applicazione delle misure di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE; oppure b) gli equidi sono destinati a essere trasportati direttamente al macello e sono stati raccolti nell’azienda riconosciuta in provenienza da aziende dichiarate indenni da AIE a norma del programma nazionale di lotta contro l’AIE in vigore.
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