Art. 1.tit_1 · Misure di protezione applicabili agli equidi, a sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina e ai prodotti a base di sangue di equidi

Art. 1.tit_1

Misure di protezione applicabili agli equidi, a sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina e ai prodotti a base di sangue di equidi

In vigore dal 18 giu 2010
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