Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 giu 2010
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’attuazione dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è affidata all’Istituto dell’ONU per la ricerca sul disarmo (UNIDIR). 3.   L’UNIDIR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con l’UNIDIR.
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