Art. 7 · Status del personale

Art. 7

Status del personale

In vigore dal 14 giu 2010
Status del personale 1.   Ove richiesto, lo status del personale di EUJUST LEX-IRAQ compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento di EUJUST LEX-IRAQ, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 37 del trattato sull'Unione europea. 2.   Lo Stato o l'istituzione dell'Unione che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo connesse al distacco presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione dell'Unione in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.
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