Art. 1
In vigore dal 8 giu 2010
La decisione 2007/589/CE è modificata come segue:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, e dalle attività incluse ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva medesima, sono contenute negli allegati da I a XIV e da XVI a XVIII della presente decisione. Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo per le domande presentate a titolo dell’articolo 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/CE sono contenute nell’allegato XV.
Le linee guida si basano sui principi di cui all’allegato IV della direttiva in questione»;
2)
l’indice degli allegati è modificato come segue:
a)
il titolo dell’allegato XII è sostituito dal seguente:
«Allegato XII:
Linee guida per la determinazione delle emissioni o delle quantità trasferite di gas a effetto serra con sistemi di misura in continuo»;
b)
sono aggiunti i seguenti titoli dei nuovi allegati XVI, XVII e XVIII:
«Allegato XVI:
linee guida specifiche per la determinazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività di cattura di CO2 finalizzate al trasporto e allo stoccaggio in un sito di stoccaggio ammesso a tale scopo dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)
Allegato XVII:
linee guida specifiche per la determinazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal trasporto di CO2 mediante condutture finalizzato allo stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio ammesso dalla direttiva 2009/31/CE.
Allegato XVIII:
linee guida specifiche per lo stoccaggio geologico di CO2 in un sito ammesso dalla direttiva 2009/31/CE.
(*1)
GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.»;"
3)
l’allegato I è modificato come indicato nella parte A dell’allegato della presente decisione;
4)
l’allegato XII è sostituito dal testo riportato nella parte B dell’allegato della presente decisione;
5)
l’allegato XVI è aggiunto come indicato nella parte C dell’allegato della presente decisione;
6)
l’allegato XVII è aggiunto come indicato nella parte D dell’allegato della presente decisione;
7)
l’allegato XVIII è aggiunto come indicato nella parte E dell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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