Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 mag 2010
1.   Quando designano o rendono disponibile la banda 800 MHz per reti diverse dalle reti di radiodiffusione ad alta potenza, gli Stati membri riservano tale banda, su base non esclusiva, ai sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche in conformità dei parametri stabiliti nell’allegato della presente decisione. 2.   Gli Stati membri si accertano che i sistemi di cui al paragrafo 1 offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti. 3.   Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento dei sistemi di cui al paragrafo 1 tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti. 4.   Gli Stati membri non sono tenuti ad attenersi agli obblighi previsti dalla presente decisione nelle zone geografiche in cui il coordinamento dello spettro con i paesi terzi richieda uno scostamento dai parametri fissati nell’allegato della presente decisione, purché comunichino alla Commissione le relative informazioni, precisando le zone geografiche interessate, e le pubblichino in conformità alla decisione «spettro radio». Gli Stati membri fanno il possibile per risolvere questi scostamenti e ne informano la Commissione.
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