Art. 2
Compiti della Commissione
In vigore dal 4 mag 2010
Compiti della Commissione
1. La Commissione attua le misure di sicurezza per il SIS II centrale di cui alla presente decisione, e ne controlla l’efficacia.
2. La Commissione attua le misure di sicurezza per l’infrastruttura di comunicazione di cui alla presente decisione, e ne controlla l’efficacia.
3. La Commissione designa tra i suoi funzionari un responsabile della sicurezza del sistema. Il responsabile della sicurezza del sistema è nominato dal direttore generale della direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza» della Commissione, ed esegue in particolare i seguenti compiti:
a)
elabora la politica di sicurezza di cui all’ della presente decisione;
b)
controlla l’efficacia dell’attuazione delle procedure di sicurezza per il SIS II centrale;
c)
controlla l’efficacia dell’attuazione delle procedure di sicurezza per l’infrastruttura di comunicazione;
d)
contribuisce all’elaborazione delle relazioni in materia di sicurezza previste dall’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 66 della decisione 2007/533/GAI;
e)
svolge compiti di coordinamento e presta assistenza nell’ambito dei controlli effettuati dal garante europeo della protezione dei dati ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 61 della decisione 2007/533/GAI, e della notifica degli incidenti al responsabile della protezione dei dati della Commissione, ai sensi dell’, paragrafo 3;
f)
controlla che tutti gli appaltatori e subappaltatori comunque associati alla gestione del SIS II centrale applichino correttamente e integralmente la presente decisione e la politica di sicurezza;
g)
controlla che tutti gli appaltatori e subappaltatori comunque associati alla gestione dell’infrastruttura di comunicazione applichino correttamente e integralmente la presente decisione e la politica di sicurezza;
h)
tiene un elenco dei punti di contatto nazionali unici per la sicurezza del SIS II e lo trasmette al responsabile locale della sicurezza dell’infrastruttura di comunicazione;
i)
trasmette l’elenco di cui alla lettera h) al responsabile locale della sicurezza del SIS II centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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