Art. 2
Compiti della Commissione
In vigore dal 4 mag 2010
Compiti della Commissione
1. La Commissione attua le misure di sicurezza per il VIS centrale e l’infrastruttura di comunicazione di cui alla presente decisione, e ne controlla l’efficacia.
2. La Commissione designa tra i suoi funzionari un responsabile della sicurezza del sistema. Il responsabile della sicurezza del sistema è nominato dal direttore generale della direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza» della Commissione, ed esegue in particolare i seguenti compiti:
a)
elabora, aggiorna e rivede la politica di sicurezza di cui all’ della presente decisione;
b)
controlla l’efficacia dell’attuazione delle procedure di sicurezza per il VIS centrale e l’infrastruttura di comunicazione;
c)
contribuisce all’elaborazione delle relazioni in materia di sicurezza previste dall’articolo 50, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 767/2008;
d)
svolge compiti di coordinamento e presta assistenza nell’ambito dei controlli effettuati dal garante europeo della protezione dei dati ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 767/2008;
e)
controlla che tutti gli appaltatori e subappaltatori comunque associati alla gestione e al funzionamento del VIS applichino correttamente e integralmente la presente decisione e la politica di sicurezza;
f)
f) tiene un elenco dei punti di contatto nazionali unici per la sicurezza del VIS e lo trasmette ai responsabili locali della sicurezza del VIS centrale e dell’infrastruttura di comunicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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