Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 apr 2010
Fatto salvo l’, con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate nel settore dello sviluppo rurale dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2009. Gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione nel settore delle misure di sviluppo rurale per l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia e la Slovacchia sono indicati nell’allegato I e nell’allegato II.
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