Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 apr 2010
1.   L’ordinatore competente può adottare, in conformità dei principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità, qualsiasi modifica alla presente decisione che non sia una «modifica sostanziale» ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. 2.   Non sono considerate sostanziali ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 le modifiche cumulate degli stanziamenti per azioni previste dall’azione preparatoria non superiori al 10 % del contributo massimo di cui all’ della presente decisione, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi dell’azione preparatoria.
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