Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 apr 2010
Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato dei fascicoli di cui all' e comunica alla Commissione le conclusioni del proprio esame, unitamente alle raccomandazioni sull'inclusione o meno delle sostanze attive di cui all' nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni, quanto prima possibile e comunque al più tardi entro il 30 aprile 2011.
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