Art. 8

Art. 8

In vigore dal 26 apr 2010
Gli aiuti non umanitari o i programmi di sviluppo sono sospesi. Si fanno eccezioni per progetti e programmi a sostegno: a) dei diritti dell'uomo, della democrazia, del buon governo, della prevenzione dei conflitti e dello sviluppo della capacità della società civile; b) della salute e dell'istruzione, della riduzione della povertà e, in particolare, della fornitura del fabbisogno di base e dei mezzi di sussistenza per le popolazioni più povere e vulnerabili; c) della tutela dell'ambiente e, in particolare, dei programmi che affrontano il problema del disboscamento eccessivo e non sostenibile che provoca la deforestazione. I progetti e i programmi dovrebbero essere attuati tramite le agenzie dell'ONU, le organizzazioni non governative e la cooperazione decentrata con l'amministrazione civile locale. In tale contesto l'Unione europea continuerà a insistere con il governo della Birmania/Myanmar sulla responsabilità che ad esso compete di compiere maggiori sforzi per conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio dell'ONU. I progetti e i programmi dovrebbero, per quanto possibile, essere definiti, monitorati, attuati e valutati in consultazione con la società civile e con tutti i gruppi democratici, compresa la Lega nazionale per la democrazia.
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