Art. 6

Art. 6

In vigore dal 26 apr 2010
1.   I divieti di cui all’, paragrafo 1, e all’ si applicano senza pregiudizio dell’esecuzione di obblighi derivanti da contratti relativi a merci che si trovavano in corso di spedizione anteriormente al 19 novembre 2007. 2.   I divieti di cui all’ si applicano senza pregiudizio dell’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 19 novembre 2007 riguardanti investimenti effettuati in Birmania/Myanmar prima della stessa data da imprese stabilite negli Stati membri. 3.   I divieti di cui all’, lettere a) e b), rispettivamente: i) si applicano senza pregiudizio dell’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima della data di inserimento nell’elenco dell’impresa in questione, quale figura nell’allegato I; ii) non impediscono l’aumento di una partecipazione nelle imprese elencate nell’allegato I, se tale aumento è previsto in un accordo concluso con l’impresa in questione prima della data di inserimento nell’elenco quale figura nell’allegato I.
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