Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 apr 2010
1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Birmania/Myanmar di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di detto territorio. 2.   Sono vietati: a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti in Birmania/Myanmar o destinati ad essere utilizzati in detto paese; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti in Birmania/Myanmar o destinati ad essere utilizzati in detto paese; c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).
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