Art. 8

Art. 8

In vigore dal 26 apr 2010
1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell’elenco una persona o un’entità ed abbia fornito la motivazione della designazione, il Consiglio inserisce nell’allegato la persona o l’entità in questione. Il Consiglio trasmette la sua decisione e la motivazione alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all’entità la possibilità di dedurre osservazioni. 2.   Qualora siano dedotte osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l’entità.
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