Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 apr 2010
Le misure restrittive di cui all’, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal comitato delle sanzioni: — che sono impegnate o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, compresi atti che minacciano l’accordo di Gibuti del 18 agosto 2008 o il processo politico, o minacciano con la forza le autorità federali transitorie o l’AMISOM, — che hanno violato l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’, — che impediscono l’inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia. L’elenco delle persone interessate figura in allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:231:oj#art-2