Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 apr 2010
1.   Sono vietate la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretto o indiretto, alla Somalia di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, siano essi originari o non originari di tale territorio. 2.   È vietata la fornitura diretta o indiretta alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari, ivi inclusi in particolare, la formazione e l’assistenza tecnica connesse alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso degli articoli di cui al paragrafo 1, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri. 3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano: a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativi ad attività militari destinate a sostenere l’AMISOM o ad essere da questa utilizzate come disposto al paragrafo 4 dell’UNSCR 1744 (2007) o destinate ad essere usate unicamente dagli stati e dalle organizzazioni regionali che adottano misure in conformità del paragrafo 6 dell’UNSCR 1851 (2008) e del paragrafo 10 dell’UNSCR 1846 (2008); b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica destinate unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni nel settore della sicurezza in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 dell’UNSCR 1744 (2007), purché il comitato delle sanzioni non abbia adottato in merito una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa notifica; c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo ovvero di materiale destinato a programmi di costruzione istituzionale dell’Unione o degli Stati membri, anche nel campo della sicurezza, attuati nell’ambito del processo di pace e di riconciliazione, preventivamente autorizzate dal comitato delle sanzioni; all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale dell’ONU, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale.
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