Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 apr 2010
L’Italia è tenuta a non adottare l’, l’articolo 3, comma 1 e 3, nonché l’articolo 4 (per quanto riguarda l’obbligo di indicare il luogo di origine del latte impiegato nella cagliata) del decreto notificato, che disciplina l’etichettatura del latte sterilizzato a lunga conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura, nonché dei prodotti lattiero-caseari.
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