Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 apr 2010
La designazione della purea dei frutti di Morinda citrifolia autorizzata dalla presente decisione sull’etichettatura del prodotto alimentare che la contiene è «purea dei frutti di Morinda citrifolia» oppure «purea dei frutti del noni». La designazione del concentrato dei frutti di Morinda citrifolia autorizzata dalla presente decisione sull’etichettatura del prodotto alimentare che lo contiene è «concentrato dei frutti di Morinda citrifolia» oppure «concentrato dei frutti del noni».
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