Art. 5

Art. 5

In vigore dal 19 apr 2010
Con riferimento ai dati esistenti prima della data di cui all’, gli Stati membri provvedono a inserire in Eudamed i dati relativi alla registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e dei dispositivi, conformemente all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 93/42/CEE e all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 98/79/CE. Tali dati sono inseriti entro il 30 aprile 2012.
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