Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 apr 2010
All’atto di inserire i dati in Eudamed, gli Stati membri possono scegliere se inserire i dati on line o caricare i file XML. Gli Stati membri provvedono, per l’inserimento dei dati in Eudamed, che i dispositivi medici siano descritti con il codice di una nomenclatura dei dispositivi medici riconosciuta a livello internazionale.
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