Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 apr 2010
1.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito ai risultati delle analisi se queste ultime rivelano: a) la presenza di eventuali sostanze farmacologicamente attive classificate conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 470/2009 a livelli superiori ai limiti massimi di residui stabiliti a norma di detto regolamento; o b) la presenza di sostanze farmacologicamente attive non classificate conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 470/2009 a meno che non sia stato fissato un valore di riferimento per interventi in relazione a tale sostanza a norma del presente regolamento o della decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati (5) e il livello di residui non sia pari o superiore a tale valore di riferimento per interventi. I risultati di tali analisi sono trasmessi alla Commissione mediante il sistema di allarme rapido istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002. 2.   Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti i risultati di tutte le analisi effettuate nel trimestre precedente sulle partite di prodotti della pesca d’allevamento originari dell’Indonesia e destinati al consumo umano. Queste relazioni sono presentate alla Commissione il mese successivo a ciascun trimestre, in aprile, luglio, ottobre e gennaio.
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