Art. 2
In vigore dal 16 apr 2010
1. Gli Stati membri, applicando adeguati piani di campionamento, provvedono affinché i campioni siano prelevati da almeno il 20 % delle partite di cui all’ presentate per l’importazione ai posti d’ispezione frontalieri sul loro territorio.
2. I campioni raccolti a norma del primo paragrafo sono sottoposti ad analisi per rilevare i residui di sostanze farmacologicamente attive di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare di cloramfenicolo, metaboliti di nitrofurani e tetracicline (almeno tetraciclina, ossitetraciclina e clortetraciciclina).
Storico versioni
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