Art. 2
In vigore dal 12 apr 2010
Il governo della Repubblica Italiana comunica alla Commissione entro il 30 giugno 2010 l’elenco degli enti autorizzati di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:214:oj#art-2