Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 apr 2010
La decisione 2009/296/CE è così modificata: 1) l’articolo 8 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri i cui ispettori constatino eventuali infrazioni nel corso di un’ispezione delle attività elencate all’ informano le seguenti parti in merito alla data dell’ispezione e agli elementi dell’infrazione: a) lo Stato membro di bandiera interessato e la Commissione nonché, se del caso; b) lo Stato membro in cui sono stabiliti l’allevamento o l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri i cui ispettori osservano un’attività o una situazione che possa costituire un’infrazione grave quale definita nell’allegato VI, sezione I.1, del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (*1), ne danno comunicazione immediata alla Commissione la quale ne informa direttamente le autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca nonché il segretariato dell’ICCAT. (*1)   GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.»;" c) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Qualora a bordo di una nave da pesca comunitaria sia constatata un’infrazione grave quale definita nell’allegato VI, sezione I.1, del regolamento (CE) n. 302/2009, lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell’ispezione, la nave da pesca battente la propria bandiera cessi ogni attività di pesca.»; d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Qualora il perseguimento di un’infrazione sia trasferito allo Stato membro di registrazione, in conformità dell’articolo 86 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (*2), gli Stati membri collaborano affinché siano comunque garantite la sicurezza e la continuità degli elementi di prova dell’infrazione constatata dai loro ispettori. (*2)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.»;" 2) l’allegato I è così modificato: a) la sezione intitolata «Compiti di ispezione» è così modificata: i) al punto 1.6, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) che il comandante della nave da cattura e del rimorchiatore abbia provveduto al monitoraggio di tutte le attività di trasferimento mediante una videocamera posta nell’acqua.»; ii) al punto 1.10, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) che la documentazione richiesta sia presente e debitamente compilata e comunicata (documento di cattura del tonno rosso e certificato di riesportazione, dichiarazione di trasferimento, di messa in gabbia e di trasbordo);» b) la sezione intitolata «Rapporto di ispezione» è sostituita dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
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