Art. 1
In vigore dal 6 apr 2010
La decisione 2009/296/CE è così modificata:
1)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri i cui ispettori constatino eventuali infrazioni nel corso di un’ispezione delle attività elencate all’ informano le seguenti parti in merito alla data dell’ispezione e agli elementi dell’infrazione:
a)
lo Stato membro di bandiera interessato e la Commissione nonché, se del caso;
b)
lo Stato membro in cui sono stabiliti l’allevamento o l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di tonno rosso.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri i cui ispettori osservano un’attività o una situazione che possa costituire un’infrazione grave quale definita nell’allegato VI, sezione I.1, del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (*1), ne danno comunicazione immediata alla Commissione la quale ne informa direttamente le autorità dello Stato di bandiera della nave da pesca nonché il segretariato dell’ICCAT.
(*1)
GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.»;"
c)
al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Qualora a bordo di una nave da pesca comunitaria sia constatata un’infrazione grave quale definita nell’allegato VI, sezione I.1, del regolamento (CE) n. 302/2009, lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell’ispezione, la nave da pesca battente la propria bandiera cessi ogni attività di pesca.»;
d)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora il perseguimento di un’infrazione sia trasferito allo Stato membro di registrazione, in conformità dell’articolo 86 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (*2), gli Stati membri collaborano affinché siano comunque garantite la sicurezza e la continuità degli elementi di prova dell’infrazione constatata dai loro ispettori.
(*2)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.»;"
2)
l’allegato I è così modificato:
a)
la sezione intitolata «Compiti di ispezione» è così modificata:
i)
al punto 1.6, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
che il comandante della nave da cattura e del rimorchiatore abbia provveduto al monitoraggio di tutte le attività di trasferimento mediante una videocamera posta nell’acqua.»;
ii)
al punto 1.10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
che la documentazione richiesta sia presente e debitamente compilata e comunicata (documento di cattura del tonno rosso e certificato di riesportazione, dichiarazione di trasferimento, di messa in gabbia e di trasbordo);»
b)
la sezione intitolata «Rapporto di ispezione» è sostituita dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:210:oj#art-1