Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 apr 2010
1.   La Lettonia è dispensata dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell’articolo 17, per quanto riguarda la specie Brassica nigra (L.) Koch. 2.   La Lettonia è dispensata dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell’articolo 17 e dell’articolo 22, paragrafo 1, per quanto riguarda la specie Helianthus annuus L.
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