Art. 4

Art. 4

In vigore dal 29 mar 2010
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione europea, l'atto di approvazione di cui all' dell'accordo. Il presidente della Commissione deposita il suddetto atto di approvazione a nome della Comunità europea dell'energia atomica.
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