Art. 12
Spese di assistenza
In vigore dal 29 mar 2010
Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Storico versioni
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Proeli:dec:2010:224:oj#art-12-275