Art. 2
In vigore dal 18 mar 2010
Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato dei fascicoli di cui all’ e riferisce alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il 31 maggio 2011, le conclusioni del proprio esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull’inclusione o meno delle sostanze attive di cui all’ nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.
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