Art. 4

Art. 4

In vigore dal 8 mar 2010
1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data di adozione. Essa cessa di produrre effetti il 16 marzo 2011. 2.   La presente decisione è costantemente riesaminata. Essa è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
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