Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 mar 2010
Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato dei fascicoli di cui all’ e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni dei suoi esami, unitamente alle eventuali raccomandazioni in merito all’iscrizione o meno delle sostanze attive di cui all’ nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle eventuali condizioni di tali iscrizioni.
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