Art. 13 · Coordinamento

Art. 13

Coordinamento

In vigore dal 22 feb 2010
Coordinamento 1.   Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell’Unione. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con il capo della delegazione dell’Unione e i capi missione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo. 2.   A sostegno delle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, l’RSUE, insieme ad altri attori dell’Unione presenti sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell’Unione nell’intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.
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